Sez. 5, Sentenza n. 18276 del 10/09/2004 (Rv. 576984 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE | Titolo di tassazione - Revisione - Possibilità - Termine - Tre anni - Imposta versata in misura proporzionale - Direttiva comunitaria sulla raccolta dei capitali - Contrasto - Rimborso - Decorrenza del termine - Dalla trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale - Esclusione - Dal giorno del pagamento - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE
Decorsi tre anni dalla data di registrazione di un atto, ai sensi dell'art. 77 del T.U. approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che riproduce l'art. 75 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, si verifica la decadenza dalla possibilità di ottenere una revisione del titolo di tassazione e, conseguentemente, rimane preclusa, tanto per il contribuente quanto per l'amministrazione l'invocabilità di diritti che presuppongono la modificazione del predetto titolo, mettendo in discussione il criterio di tassazione adottato in relazione alla natura dell'atto. Tale termine, qualora la disciplina nazionale sia in contrasto con una direttiva comunitaria, come per la soggezione dell'atto di fusione di società alla sola imposta fissa, e non all'imposta proporzionale versata dal contribuente, decorre, analogamente a quello per richiedere il rimborso di tasse sulle concessioni governative sulle società, applicate in violazione di norme comunitarie, dal giorno del pagamento del tributo, e non da quello di trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, in quanto il contribuente italiano che, in esecuzione di una norma interna, ha effettuato il versamento relativo ad una imposta ritenuta contrastante con una direttiva comunitaria, ha la possibilità di formulare la domanda di rimborso anche prima che alla direttiva stessa venga data attuazione nello Stato italiano, purché essa direttiva sia incondizionata e precisa, e sia trascorso un tempo ragionevole dalla sua emanazione. In tale ipotesi, infatti, il giudice nazionale ha il potere - dovere di disapplicare la norma interna, e riconoscere la fondatezza della pretesa di rimborso, anche se il legislatore nazionale abbia emanato norme incompatibili con la direttiva.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 75, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77, DPR 16/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)