Sez. L, Sentenza n. 4809 del 30/05/1997 (Rv. 504802 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA | Nullità di licenziamento non contemplata dalla suddetta legge - Applicabilità del termine ex art. 6 legge n. 604 del 1966 - Esclusione - Licenziamento delle lavoratrici per matrimonio, gravidanza e puerperio - Previsione ex art. 6 legge 604 del 1966 - Applicabilità - Esclusione - Applicabilità dei principi generali in tema di nullità - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA
Il termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento previsto dall'art. 6 legge n. 604 del 1966 deroga al principio generale - desumibile dagli artt. 1421 e 1422 cod. civ. - secondo il quale, salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e l'azione per farla dichiarare non è soggetta a prescrizione. Ne consegue che, sotto questo profilo, la disposizione di cui al citato art. 6 legge n. 604 del 1966 è da considerarsi di carattere eccezionale e non è perciò applicabile, neanche in via analogica, ad ipotesi di nullità del licenziamento che non rientrino nella previsione della citata legge n. 604 del 1966. È pertanto da escludersi che il suddetto termine di sessanta giorni per l'impugnativa sia applicabile ai licenziamenti previsti dall'art. 1 legge n. 7 del 1963 (sul divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio) e dall'art. 2 legge n. 1204 del 1971 (sulla tutela delle lavoratrici madri), ai quali vanno invece applicati i principi generali di cui ai citati artt. 1421 e 1422 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1422, Legge 15/06/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 7 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)