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Sez. L, Sentenza n. 3620 del 11/04/1987 (Rv. 452564 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - RATEI DI PENSIONE - ERRONEA EROGAZIONE - IRRIPETIBILITÀ - ERRORE DELL'INPS DETERMINATO DA VERSAMENTO DI CONTRIBUTI NON DOVUTI - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1987-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452564-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - RATEI DI PENSIONE - ERRONEA EROGAZIONE - IRRIPETIBILITÀ - ERRORE DELL'INPS DETERMINATO DA VERSAMENTO DI CONTRIBUTI NON DOVUTI - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO.*

Il principio della irripetibilità (ultrannale) dei ratei di pensione erogati dall'INPS erroneamente - sancito dall'art. 80 del R.d. 20 agosto 1924 n. 1422, in parziale deroga alla ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 cod. civ. - trova applicazione, fuori dall'ipotesi in cui manchi ab origine il rapporto assicurativo (e sia, quindi insussistente in radice il diritto a pensione), in tutti i casi in cui si configuri un errore dell'istituto - di qualsiasi natura, da qualunque causa dipendente ed a qualunque atto riferibile - relativo alla liquidazione della pensione, purché non imputabile a dolo dell'interessato. Con la conseguenza che il detto principio è riferibile anche all'errore dell'INPS che sia stato determinato dal datore di lavoro, con il versamento di contributi non dovuti (nella specie: in relazione alla gratifica di fine rapporto, unilateralmente ed erroneamente considerata imponibile dallo stesso datore di lavoro). (V 5927/86, mass n 448306; (V 656/86, mass n 444222; (Conf 451/85, mass n 438656; (Conf 6053/84, mass n 437714).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)