Sez. 1, Sentenza n. 4253 del 20/06/1997 Cc. (dep. 22/07/1997) Rv. 208335 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Termine per l'emissione della nuova ordinanza applicativa di misura cautelare - Decorrenza dal momento in cui gli atti pervengono al giudice competente.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE
Il termine di venti giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., deve essere emessa la nuova ordinanza applicativa di misura cautelare, in sostituzione di quella emessa dal giudice incompetente, non può decorrere se non dal momento in cui gli atti pervengono al giudice designato come competente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)