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Sez. 2, Sentenza n. 3713 del 27/06/2000 Cc. (dep. 04/07/2000) Rv. 216530 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Dichiarazione di incompetenza del giudice che abbia disposto la misura cautelare da parte del giudice dell'impugnazione - Inefficacia differita della misura personale o reale - Sussistenza - Termine di decorrenza della provvisoria efficacia del provvedimento - Momento di ricezione degli atti dal giudice competente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216530-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE

Il differimento dell'inefficacia di una misura cautelare, come regolato dall'art.27 cod. proc. pen., riguarda sia le misure cautelari personali, sia quelle reali; si applica anche quando l'incompetenza sia pronunciata dal giudice dell'impugnazione; lo spazio temporale di venti giorni, di provvisoria efficacia del provvedimento, inizia a decorrere dal giorno di ricezione degli atti dal giudice competente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)