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Sez. 4, Sentenza n. 2042 del 10/09/1996 Cc. (dep. 27/08/1996) Rv. 205933 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Termine di venti giorni per l'emissione della misura da parte del giudice competente - Decorrenza - Effettiva conoscenza degli atti da parte dell'autorità giudiziaria destinataria - Necessità - Dichiarazione del PM di non aver ricevuto materialmente gli atti pur pervenuti all'ufficio - Rilevanza.
Stato
decisa il 1996-09-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205933-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE

Il termine di venti giorni fissato dall'art. 27 cod. proc. pen. per l'emissione della nuova ordinanza cautelare da parte del giudice competente, decorre dal momento in cui il fascicolo con l'ordinanza originaria pervengono al giudice competente e il Pm. presso tale ufficio sia messo, di fatto, nella condizione di poter formulare le proprie richieste con cognizione di causa. È inammissibile perciò il ricorso per cassazione avverso il rigetto della scarcerazione per decorso del termine fondata sulla asserzione apodittica della falsità della dichiarazione del Pm. di non aver materialmente ricevuto gli atti, pur risultando questi già pervenuti all'ufficio di procura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)