Sez. 1, Sentenza n. 4758 del 02/10/1998 Cc. (dep. 09/12/1998) Rv. 211888 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Perdita automatica di efficacia - Termine di venti giorni - Data di decorrenza - Individuazione.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE
Ai fini della caducazione automatica delle misure cautelari disposte da giudice dichiaratosi incompetente a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., il termine di venti giorni ivi previsto decorre dalla data dell'ordinanza di trasmissione degli atti, e non già da quella di effettiva trasmissione degli atti, che è incombente meramente esecutivo dell'ordine di trasmissione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)