Sez. 1, Sentenza n. 2318 del 20/03/1990 (Rv. 466079 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ATTRIBUZIONE DI UN SUPPLEMENTO D'INDENNITÀ - VERSAMENTO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - NECESSITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ATTRIBUZIONE DI UN SUPPLEMENTO D'INDENNITÀ - VERSAMENTO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - NECESSITÀ.*
In Sede di accoglimento dell'opposizione dell'espropriato contro la stima dell'indennità espropriativa, pure nell'ipotesi di liquidazione dell'indennità ai sensi dell'art. 123 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, il giudice deve tener conto della somma originariamente versata dall'espropriante presso la cassa depositi e prestiti e disporre che il maggior importo riconosciuto in Sede di opposizione venga ugualmente versato dall'espropriante, per la differenza, presso la stessa cassa, anche nell'interesse dei terzi che abbiano ragioni da far valere sull'indennità depositata (art. 52 legge 25 giugno 1865 n. 2359). (Conf 806/89, mass n 461826; (Conf 226/86, mass n 443869; (Conf 927/85, mass n 439096).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 49, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 54, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)