Sez. 6, Sentenza n. 10673 del 15/01/2003 Cc. (dep. 07/03/2003) Rv. 223967 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Tempo trascorso dalla commissione del reato - Attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa - Necessità - Valutazione specifica.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
In materia di misure cautelari personali, qualora venga richiesta la custodia in carcere per reati commessi dall'imputato in epoca non recente, il giudice, nell'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano la misura richiesta ai sensi dell'art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen., deve procedere ad individuare, in modo particolarmente specifico e dettagliato, gli elementi concludenti atti a cogliere l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa fronteggiabile soltanto con la permanenza in carcere, evidenziando il perdurante collegamento dell'imputato con l'ambiente in cui il delitto è maturato e, quindi, la sua concreta proclività a delinquere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 n. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)