Sez. 2, Sentenza n. 41778 del 30/09/2015 Cc. (dep. 16/10/2015) Rv. 265247 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - Fatto di lieve entità - Confisca del danaro in possesso dell'imputato - Condizioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In relazione al reato previsto dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992. (In applicazione del principio affermato, la Corte ha annullato senza rinvio la confisca del denaro disposta con sentenza di patteggiamento, in assenza di collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)