Sez. 4, Sentenza n. 25251 del 09/06/2026 Cc. (dep. 06/07/2026) Rv. 290325-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' | Sentenza di patteggiamento - Relativa al delitto di illecita detenzione di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - Accordo delle parti riguardante la confisca del denaro sequestrato - Danaro qualificato profitto del reato in motivazione - Inammissibilità del ricorso - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA'
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento relativa al delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella quale, sull'accordo delle parti, è disposta la confisca del denaro sequestrato, trattandosi di statuizione illegittima, ma non illegale, anche nel caso in cui, omessa nel dispositivo ogni indicazione circa la norma giustificativa dell'ablazione, in motivazione il denaro sia erroneamente qualificato quale profitto del reato, in quanto la confisca, non ammissibile, in riferimento all'indicata fattispecie delittuosa, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., è prevista, tuttavia, dall'art. 85-bis d.P.R. cit., contenente il richiamo all'art. 240-bis cod. pen.
Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 85 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)