Sez. L, Sentenza n. 3649 del 26/05/1983 (Rv. 428545 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ MANUALE - RILEVANZA - CONDIZIONI - QUALIFICA IMPIEGATIZIA DEL LAVORATORE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ MANUALE - RILEVANZA - CONDIZIONI - QUALIFICA IMPIEGATIZIA DEL LAVORATORE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 4, n. 1, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, alla sussistenza, sotto il profilo soggettivo, dell'Obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non è di ostacolo la qualifica impiegatizia del lavoratore, essendo sufficiente che l'opera manuale, intesa come attività che comporta un qualsiasi dispendio di energie fisiche, sia - benché accessoria e strumentale o quantitativamente marginale rispetto a quella professionale - esercitata professionalmente, cioè sistematicamente ed abitualmente, anche se non continuativamente, purché in via non occasionale. (V 4044/81, mass n 414698; (V 5578/78, mass n 395359; (V 114/77, Corte cost.; (V 447/75, mass n 373722).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)