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Sez. L, Sentenza n. 2701 del 24/04/1985 (Rv. 440484 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIPARTIZIONE DELL'OBBLIGO - DISCIPLINA EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 218 DEL 1952 - PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO ANCHE PER LA QUOTA A CARICO DEI LAVORATORI - LIMITI - DETRAZIONE DELLA QUOTA PREDETTA NELLA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440484-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIPARTIZIONE DELL'OBBLIGO - DISCIPLINA EX ART. 23 DELLA LEGGE N. 218 DEL 1952 - PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO ANCHE PER LA QUOTA A CARICO DEI LAVORATORI - LIMITI - DETRAZIONE DELLA QUOTA PREDETTA NELLA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE - AMMISSIBILITÀ.*

La previsione dell'art. 23, primo comma, della legge 4 aprile 1952 n. 218 (sul riordinamento delle pensioni per l'Assicurazione obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia e i superstiti), che impone al datore di lavoro il pagamento dei contributi sia per la quota a proprio carico che per quella a carico dei lavoratori, riguarda soltanto il rapporto che intercorre tra l'ente previdenziale ed il datore di lavoro e, pertanto, non esclude che questo, nella liquidazione delle spettanze dovute al lavoratore, detragga la quota contributiva a suo carico. (V 1374/78, mass n 390750; (V 2629/76, mass n 381420).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2114, Cod. Civ. art. 2115, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)