Sez. 5, Sentenza n. 35123 del 02/07/2014 Cc. (dep. 07/08/2014) Rv. 260487 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Contestazioni a catena - Retrodatazione della decorrenza di termini di custodia cautelare dal primo provvedimento - Commisurazione del termine di durata in riferimento alla "imputazione più grave" - Pronuncia della sentenza di primo grado - Individuazione della "imputazione più grave" - Perdurante riferimento alla gravità astratta della imputazione - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
In tema di "contestazioni a catena", per la individuazione della "imputazione più grave", cui sono commisurati i termini di durata della custodia, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, deve farsi riferimento alla pena astrattamente prevista dalla legge per il reato per cui si procede e non a quella in concreto inflitta nella decisione di condanna non definitiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)