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Sez. 2, Sentenza n. 12034 del 18/02/2025 Cc. (dep. 26/03/2025) Rv. 287774-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Applicazione della misura cautelare per una pluralità di reati - Esclusione dell'interrogatorio anticipato ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. solo per alcuni reati - Interrogatorio successivo ex art. 294 cod. proc. pen. per tutte le contestazioni per le quali viene disposta la misura cautelare - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287774-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, il giudice, a fronte della contestazione di una pluralità di reati, taluno soltanto dei quali consenta la non effettuazione dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., non può procedere separatamente per ciascuno di essi, ma è tenuto a provvedere avuto riguardo alla complessiva domanda cautelare, sicché deve effettuare l'interrogatorio successivo, ex art. 294 cod. proc. pen., in relazione a tutti i reati ritenuti configurabili, alla stregua della propria valutazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, alla configurabilità di circostanze e alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari, stante la natura speciale di tale ultima disposizione e, quindi, la sua portata derogatrice rispetto alla regola generale dell'interrogatorio anticipato. (Fattispecie in cui la Corte,

giudicando non configurabile l'aggravante dell'uso dell'arma in relazione al delitto di rapina, unica fattispecie ritenuta configurabile che consentiva di derogare alla regola dell'interrogatorio preventivo, ha annullato, a norma dell'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., la decisione del tribunale del riesame, confermativa dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, che aveva effettuato l'interrogatorio di garanzia successivo per tutti i reati per i quali aveva adottato il regime cautelare).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)