Sez. 6, Sentenza n. 48565 del 06/10/2016 Cc. (dep. 16/11/2016) Rv. 268390 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Contestazione a catena - Ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416 - bis cod. pen. - Successiva ordinanza custodiale per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - Indicazione tra i reati fine dell'associazione dell'attività organizzata di commercio di sostanze stupefacenti - Connessione qualificata - Sussistenza - Valutazione da parte del giudice di merito - Obbligo di motivazione - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
In tema di cosiddetta "contestazione a catena", sussiste connessione qualificata tra il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato all'imputato con la prima ordinanza custodiale, e i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 contestati al medesimo imputato nel secondo titolo custodiale, allorchè il primo titolo custodiale indichi tra i reati fine dell'attività dell'associazione mafiosa proprio la realizzazione di un'attività strutturata ed organizzata di commercio di sostanze stupefacenti, tale da escludere il carattere estemporaneo delle condotte oggetto della seconda imputazione. (In motivazione la Corte ha precisato che tale valutazione è riservata al giudice di merito che, sulla base del materiale probatorio o indiziario, deve adeguatamente e logicamente motivare il proprio convincimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)