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Sez. 3, Sentenza n. 44912 del 07/04/2016 Cc. (dep. 25/10/2016) Rv. 268771 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente - Trattamenti pensionistici - Somma già corrisposta - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2016-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268771-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il divieto, stabilito dall'art. 545 cod. proc. civ., di pignoramento delle somme percepite a titolo di credito pensionistico - o ad esso assimilato - in misura eccedente un quinto del loro importo non opera quando le somme siano già state corrisposte all'avente diritto e si trovino confuse con il suo patrimonio mobiliare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Cod. Pen. art. 640 quater, Costituzione art. 2 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 1 CORTE COST., Legge 11/03/2006 num. 146 art. 11, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)