Sez. L, Sentenza n. 1670 del 29/04/1975 (Rv. 375284 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - NOZIONE - STABILIMENTO INDUSTRIALE - ATTIVITA LIMITATA ALLA SOLA PRODUZIONE DELLA MERCE E NON ANCHE ALLA VENDITA - SETTORE AUTONOMO DELL'IMPRESA - CONFIGURABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - NOZIONE - STABILIMENTO INDUSTRIALE - ATTIVITA LIMITATA ALLA SOLA PRODUZIONE DELLA MERCE E NON ANCHE ALLA VENDITA - SETTORE AUTONOMO DELL'IMPRESA - CONFIGURABILITA.*
La qualifica di dirigente spetta al prestatore d'opera che, operando sul piano gerarchico piu elevato e quale alter ego dell'imprenditore, sia preposto o alla direzione di tutti i settori in cui si articola l'organizzazione aziendale, influenzandone l'andamento sia pure nel rispetto delle direttive generali del datore di lavoro, ovvero, quando si tratti di un organismo aziendale particolarmente complesso, alla direzione di settore autonoma dell'azienda, considerato nella totalita dei servizi che in esso rientrano. Puo assumere la natura di settore autonomo di una impresa anche lo stabilimento industriale nella cui attivita non rientri anche la vendita della merce da esso prodotta, in quanto, nell'ambito di una complessa organizzazione aziendale puo rivestire carattere di autonomia anche un ramo di attivita che, sebbene indispensabile per il conseguimento dei fini dell'impresa, non importi, di per se stesso, la completa realizzazione di tali fini. (V 3412/71, mass n 354985).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)