Sez. L, Sentenza n. 4604 del 13/08/1982 (Rv. 422574 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - DIRIGENTE E IMPIEGATO CON FUNZIONI DIRETTIVE - DISTINZIONE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - DIRIGENTE E IMPIEGATO CON FUNZIONI DIRETTIVE - DISTINZIONE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La caratteristica che differenzia il dirigente dall'impiegato con funzioni direttive è costituita dalla diversità dell'ambito in cui tali soggetti, entrambi con collocazione gerarchica primaria, esercitano, con le corrispondenti responsabilità, i loro poteri discrezionali, in quanto, mentre il dirigente è preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale (o anche di un ramo autonomo di essa), l'impiegato con funzioni direttive esercita i suoi poteri in un singolo settore, ramo o servizio dell'azienda (o di una sua autonoma ramificazione). L'accertamento e la valutazione delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, ai fini dell'inquadramento del medesimo nella prima o nella seconda categoria (o in uno dei gradi in cui quest'ultima si articoli secondo la disciplina collettiva) integrano un apprezzamento di fatto, che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, se correttamente motivato. (V 1670/75, mass n 375284).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)