Sez. 3, Sentenza n. 4879 del 13/03/1988 Ud. (dep. 06/04/1989) Rv. 180956 - 01
ACQUE - TUTELA DELL'INQUINAMENTO - IMPRESA AGRICOLA DI ALLEVAMENTO - FONDI CONTIGUI - COMPUTO AI FINI DELLO SPAZIO DISPONIBILE - ESCLUSIONE.*
ACQUE - TUTELA DELL'INQUINAMENTO - IMPRESA AGRICOLA DI ALLEVAMENTO - FONDI CONTIGUI - COMPUTO AI FINI DELLO SPAZIO DISPONIBILE - ESCLUSIONE.*
Ai fini della tutela delle acque dall'inquinamento, per definire l'impresa agricola di allevamento, non possono essere calcolati nello spazio disponibile anche fondi diversi da quelli su cui insiste l'allevamento, poiché il rapporto funzionale di accessorietà e complementarietà deve riferirsi ad uno specifico fondo. L'utilizzazione per lo spandimento di liquami di fondi contigui costituisce anzi prova ulteriore del carattere di insediamento produttivo e non agricolo dell'insediamento. (V mass n 163986; (V mass n 149081; (V mass n 147731; (V mass n 129026; (V mass n 176717; (Conf mass n 154549; (Conf mass n 153343; (Conf mass n 179635).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST., Decreto Legge 10/08/1976 num. 544 art. 1 CORTE COST., Legge 08/10/1976 num. 690 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)