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Sez. 2, Sentenza n. 3796 del 22/11/1968 (Rv. 337203 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA- IN GENERE - CHIUSURA DELLA FASE SOMMARIA - RIMESSIONE DELLE PARTI AL TRIBUNALE COMPETENTE PER LA COGNIZIONE - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO - PROPOSIZIONE CON LA COMPARSA DI RISPOSTA DA VANTI AL TRIBUNALE - RITUALITA E TEMPESTIVITA.*
Stato
decisa il 1968-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337203-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA- IN GENERE - CHIUSURA DELLA FASE SOMMARIA - RIMESSIONE DELLE PARTI AL TRIBUNALE COMPETENTE PER LA COGNIZIONE - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO - PROPOSIZIONE CON LA COMPARSA DI RISPOSTA DA VANTI AL TRIBUNALE - RITUALITA E TEMPESTIVITA.*

Il procedimento speciale cautelare previsto dagli artt.700-702 cod. proc. civ., si esaurisce con l'emanazione, da parte del giudice, dei provvedimenti urgenti, idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. Di conseguenza, una volta conclusa, col provvedimento di rimessione delle parti avanti al tribunale, competente per valore, la fase pretorile di cognizione sommaria, e con la citazione riassuntiva che prende vita la fase di cognizione del merito(fase del tutto svincolata dalle condizioni cui e soggetta la prima). Da tale atto introduttivo, pertanto - indipendentemente dai riferimenti alla fase di cognizione sommaria- trae Determinazione e contenuto la domanda, secondo le norme di cui agli artt. 163 e segg.del codice di rito. E poiche la Costituzione del convenuto nel procedimento davanti al tribunale si effettua, tra l'altro, con il deposito della comparsa di risposta che, oltre ad essere requisito di Forma costituiva, segna il momento iniziale dell'Esercizio del diritto di contraddire in giudizio, va riconosciuta la ritualita e la tempestivita della domanda riconvenzionale (nella specie, di risarcimento del danno) proposta dal convenuto nella comparsa di Costituzione davanti al tribunale dinanzi al quale le parti siano state rimesse dal pretore, dichiaratosi incompetente a decidere il merito della controversia, dopo la emanazione dei provvedimenti d'urgenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)