Sez. 2, Sentenza n. 41016 del 21/02/2018 Cc. (dep. 24/09/2018) Rv. 274807 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Misure di prevenzione patrimoniali - Tutela del terzo creditore ex artt. 52 e 59 d.lgs. n.159 del 2011 - Verifica della buona fede - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di misure di prevenzione reali, la sussistenza della buona fede del terzo creditore va verificata con riferimento sia al momento dell'affidamento che al momento dell'eventuale rinnovo, ampliamento o rimodulazione delle linee di credito, essendo necessario che questi, adoperando la diligenza del buon padre di famiglia, abbia proceduto all'analisi globale dell'attività d'impresa del debitore e alla valutazione di attendibilità delle scritture contabili e delle poste di bilancio. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione che aveva rigettato, per insussistenza del requisito della buona fede, l'opposizione, proposta dal terzo creditore ex art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, atteso che, al momento della concessione del fido, l'impresa beneficiaria risultava, tra l'altro, esposta per importi rilevanti nei confronti di istituti previdenziali ed era stata raggiunta da iscrizioni a ruolo, fermi amministrativi di mezzi e iscrizioni ipotecarie).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)