Sez. 1, Sentenza n. 31025 del 15/02/2018 Cc. (dep. 09/07/2018) Rv. 273671 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Tutela dei terzi - Buona fede del creditore munito di titolo avente data certa anteriore al sequestro - Rapportabilità all'ordinaria diligenza - Conoscenza ed interpretazione delle motivazioni di atti giudiziari - Onere - Esclusione - Notizie giornalistiche relative a tali atti - Rilevanza - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di disciplina relativa alla tutela dei terzi nelle misure di prevenzione reali, la buona fede di un creditore in forza di titolo avente data certa anteriore al sequestro si commisura ad un onere di ordinaria diligenza, dovendosi escludere che il medesimo sia tenuto a conoscere ed interpretare le motivazioni di atti giudiziari concernenti il debitore, soprattutto se costituiti da sentenze di assoluzione, al fine di estrapolarne ragioni di sospetto a suo carico, senza che in senso contrario rilevino notizie giornalistiche genericamente fondate su ipotesi investigative e non sullo specifico contenuto di tali atti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)