Sez. 2, Sentenza n. 7879 del 30/01/2020 Cc. (dep. 27/02/2020) Rv. 278227 - 02
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca penale - Ammissione allo stato passivo – Credito da finanziamento bancario – Verifica della buona fede del creditore – Elementi di valutazione - Omesso deposito delle delibere di concessione – Possibilità - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In materia di confisca penale, ai fini della ammissione allo stato passivo di un credito derivante da un contratto di finanziamento bancario, costituisce elemento di valutazione della mancanza di buona fede del creditore l'omesso deposito in giudizio delle delibere dell'istituto di credito con cui è stato concesso il prestito. (Fattispecie relativa alla opposizione del terzo cessionario di credito derivante da un contratto di finanziamento bancario al provvedimento di diniego di ammissione allo stato passivo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 156 art. 52, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 156 art. 56 com. 6, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)