Sez. L, Sentenza n. 6884 del 14/12/1982 (Rv. 424532 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MORBILITÀ DISCONTINUA - DISCIPLINA EX ART.2110 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - COMPORTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MORBILITÀ DISCONTINUA - DISCIPLINA EX ART.2110 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - COMPORTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Nella disciplina dell'art. 2110 cod. civ., che, in caso di malattia del lavoratore, ne vieta il licenziamento prima di un certo periodo, determinabile, in Mancanza di previsione della contrattazione collettiva, anche secondo equità, rientra pure la cosiddetta morbilità discontinua, in relazione alla quale il cosiddetto comporto (discontinuo) esige necessariamente l'individuazione di due distinti termini, e cioè quello costituito dalla somma delle singole astensioni dal lavoro e quello rappresentato dal periodo entro il quale l'assenza può verificarsi senza pregiudizio per la conservazione del posto di lavoro. (V 5817/80, mass n 409639; (V 2072/80, mass n 405725).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)