Sez. L, Sentenza n. 1235 del 20/02/1990 (Rv. 465416 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - NULLITÀ PER MANCATA DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO ED INSUFFICIENTE ESPOSIZIONE DEI FATTI E DEGLI ELEMENTI DI DIRITTO - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - NULLITÀ PER MANCATA DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO ED INSUFFICIENTE ESPOSIZIONE DEI FATTI E DEGLI ELEMENTI DI DIRITTO - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*
Nel nuovo rito del lavoro la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, per mancata Determinazione dell'oggetto della domanda e insufficiente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto addotti a sostegno di essa (artt. 414 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.) va esclusa nel caso in cui l'attore, pur omettendone la quantificazione in termini monetari, abbia richiesto il pagamento di determinate spettanze retributive e indicato i relativi titoli, formulando in tal modo una pretesa suscettibile di immediata e completa reazione da parte del convenuto; infatti, per aversi una tale nullità, occorre che siano del tutto omessi, oppure assolutamente incerti, il petitum, sotto il profilo sostanziale e processuale (bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale), nonché le ragioni della domanda, sì che non sia possibile determinarli attraverso l'esame complessivo dello stesso atto introduttivo, la cui interpretazione è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in Sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione. (V 4937/87, mass n 453558; (V 4413/86, mass n 447164; (V 3777/86, mass n 446633; (V 1366/86, mass n 444783; (V 1061/86, mass n 444563; (V 6094/82, mass n 424532).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)