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Sez. U, Sentenza n. 6744 del 31/03/2005 (Rv. 580153 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Canoni - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo - Ripartizione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580153-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

L'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, nel riservare alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a rapporti di concessione di beni pubblici, eccettuate quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ha inteso far salva la giurisdizione del giudice ordinario soltanto nell'ipotesi in cui la controversia non abbia ad oggetto la determinazione di canoni che implicano l'esercizio di una discrezionalità da parte della P.A., ossia non coinvolga la verifica dell'azione autoritativa di quest'ultima. (Fattispecie in tema di concessione-contratto avente ad oggetto l'assegnazione di due lotti di terreno adibiti all'esercizio d'attività produttiva e prevedente il pagamento di una penale in favore della P.A. in caso di cessione del bene a terzi da parte del concessionario entro un decennio dall'inizio dell'attività produttiva; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno riconosciuto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia relativa alla debenza o meno della penale in caso di cessione avvenuta anteriormente all'inizio dell'attività produttiva, sul rilievo che la causa involgeva l'ambito del potere autorizzatorio della P.A. e la sua discrezionalità al riguardo).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)