Sez. 1, Sentenza n. 9757 del 04/05/2011 (Rv. 617987 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Esecuzione di opera pubblica - Pregiudizio a fondi privati - Indennità di cui all'art. 46 legge n. 2359 del 1865 - Presupposti - Fattispecie in tema di interruzione del collegamento tra strade pubbliche.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
L'indennità prevista dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 spetta al proprietario che, per effetto dell'esecuzione di un'opera pubblica, perda ovvero subisca limitazioni nell'esercizio del preesistente diritto di accesso alla strada pubblica o nella titolarità di servitù attive o si veda il proprio fondo smembrato o intercluso. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto l'indennizzo sulla base del solo presupposto che l'interruzione del collegamento tra due strade pubbliche, causata dalla chiusura di un passaggio a livello, e la mancata realizzazione di un percorso alternativo, avessero reso più difficile il collegamento al centro cittadino dal terreno, non intersecato dalla ferrovia, di cui l'attore era proprietario).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)