Sez. 6, Sentenza n. 44809 del 06/11/2003 Ud. (dep. 20/11/2003) Rv. 227657 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Indicazione del termine - Finalità - Concorso di diverse esigenze cautelari.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
Il termine, previsto dall'art. 292, comma secondo, lett. d) cod. proc. pen., di scadenza della misura coercitiva personale cautelare in relazione alle indagini da compiere è rilevante solo allorché questa sia disposta esclusivamente al fine di garantire l'esigenza cautelare di acquisizione e di genuinità della prova, non quando concorrono esigenze cautelari diverse, perché in tal caso l'apposizione di esso si rivela del tutto superflua. Quando, però, le altre esigenze vengano meno, il termine suddetto deve essere apposto con lo stesso provvedimento che conferma la misura, con decorrenza dalla data in cui le altre esigenze cautelari sono cessate.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 lett. D CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)