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Sez. 6, Sentenza n. 10785 del 21/12/2010 Cc. (dep. 16/03/2011) Rv. 249586 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Indicazione del termine di durata - Necessità - Presupposti.
Stato
decisa il 2010-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249586-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE

L'ordinanza applicativa di una misura coercitiva personale deve contenere l'indicazione della data di scadenza della medesima solo quando emessa al fine esclusivo di prevenire il pericolo di inquinamento investigativo, e non anche qualora ricorrano ulteriori e diverse esigenze cautelari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)