Sez. 6, Sentenza n. 10785 del 21/12/2010 Cc. (dep. 16/03/2011) Rv. 249586 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Indicazione del termine di durata - Necessità - Presupposti.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
L'ordinanza applicativa di una misura coercitiva personale deve contenere l'indicazione della data di scadenza della medesima solo quando emessa al fine esclusivo di prevenire il pericolo di inquinamento investigativo, e non anche qualora ricorrano ulteriori e diverse esigenze cautelari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)