diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 9902 del 28/01/2021 Cc. (dep. 12/03/2021) Rv. 280678 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Indicazione del termine - Necessità - Presupposti - Concorso di esigenze cautelari diverse da quelle attinenti il pericolo di inquinamento probatorio - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280678-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, l'indicazione del termine di scadenza, prescritta dall'art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., per il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio, non è necessaria quando concorrono anche esigenze diverse.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)