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Sez. 6, Sentenza n. 4050 del 02/11/2000 Cc. (dep. 30/12/2000) Rv. 217747 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE | Annullamento della sentenza con rinvio da parte della Corte di cassazione - Trasmissione degli atti al giudice del rinvio - Fase intermedia - Competenza a provvedere del giudice che ha emesso il provvedimento - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-11-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217747-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE

La competenza a provvedere in materia di misure cautelari nella fase compresa tra la pronunzia della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e la trasmissione degli atti (che comprendono, ai sensi dell'art. 625 primo comma cod. proc. pen., copia della sentenza di annullamento), permane ai sensi dell'art. 91 disp. att., in capo al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, atteso che, fino a quando la trasmissione degli atti non avviene, il procedimento relativo al ricorso per cassazione deve considerarsi pendente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 590 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 590, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 625, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 91 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 91 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)