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Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 04/05/1984 Ud. (dep. 03/10/1984) Rv. 165877 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE DI OPERE COSTITUENTI PERTINENZA OD IMPIANTI TECNOLOGICI DI EDIFICI GIÀ ESISTENTI - CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165877-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE DI OPERE COSTITUENTI PERTINENZA OD IMPIANTI TECNOLOGICI DI EDIFICI GIÀ ESISTENTI - CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La costruzione di opere costituenti pertinenza od impianti tecnologici di edifici già esistenti non sono soggette a concessione edilizia, bensì ad autorizzazione gratuita. Ad esse, pertanto, non sono applicabili le sanzioni penali previste dall'art. 17 legge 28 gennaio 1977, n. 10. Detta normativa, come si desume dall'art. 7 comma secondo lettera a) d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n. 94, si applica all'edilizia di ogni genere, quindi anche a quella industriale od agricola. (Conf mass n 163428, 31 marzo 1984 n. 214, da prete).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 art. 7 com. 2 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)