Sez. L, Sentenza n. 1774 del 15/03/1986 (Rv. 445093 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - CONTROVERSIE IN TEMA DI INVALIDITÀ PENSIONABILE - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI NON INDICATI NELL'ATTO DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - CONTROVERSIE IN TEMA DI INVALIDITÀ PENSIONABILE - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI NON INDICATI NELL'ATTO DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
Dalla regola secondo cui, nel vigente rito del lavoro, la ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello, pur non soggiacendo al divieto di nuovi mezzi di prova stabilito dal secondo comma dell'art. 437, cod. proc. civ., esige tuttavia che i documenti siano stati indicati nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a norma dell'art. 414, n. 5, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 434 dello stesso codice, può legittimamente prescindersi nelle controversie in tema di Invalidità pensionabile, allorché la documentazione medica sia relativa ad eventi morbosi certificati in epoca posteriore al deposito del ricorso in appello: e ciò (salva sempre l'osservanza del principio del contraddittorio) in armonia con la norma dell'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., che impone al giudice di valutare "anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario". (V 1518/85, mass n 439519; (V 874/85, mass n 439057; (V 4689/82, mass n 422630).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)