diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 42703 del 28/06/2007 Cc. (dep. 20/11/2007) Rv. 237900 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Provvedimento di sospensione per il tempo necessario alla redazione della sentenza - Mancata previsione dell'obbligo di instaurare il contraddittorio prima dell'adozione del provvedimento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2007-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237900-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma primo, lett. c), cod.proc.pen., per il presunto contrasto con gli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost., nella parte in cui non prevede che l'ordinanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per il tempo di redazione dei motivi della sentenza, debba essere emanata previa audizione del difensore dell'imputato detenuto, atteso che il presupposto di tale provvedimento è diverso da quello preso in considerazione dal secondo comma dello stesso art. 304, trattandosi di provvedimento meramente ricognitivo di una circostanza nota allo stesso difensore, e la cui adozione avviene nel rispetto di una condizione di perfetta parità tra le parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Costituzione art. 3 com. 1, Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 111 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)