Sez. 5, Sentenza n. 25877 del 30/01/2004 Cc. (dep. 09/06/2004) Rv. 229440 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Termini di fase -Tempo fissato per la redazione della sentenza di primo grado - Previo contraddittorio con la difesa - Necessità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
In tema di sospensione dei termini di custodia cautelare di fase per il tempo fissato per la redazione della sentenza di primo grado, l'ordinanza adottata dal Tribunale in assenza di previo contraddittorio con la difesa costituisce violazione dell'art. 111 della Costituzione, quale principio generale che deve ispirare l'interpretazione delle norme del codice di rito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)