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Sez. 2, Sentenza n. 8358 del 30/01/2007 Cc. (dep. 27/02/2007) Rv. 235833 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione in pendenza dei termini di redazione della sentenza - Ordinanza - Adozione nell'osservanza del principio del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235833-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

L'ordinanza con la quale venga disposta, ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. c), cod.proc.pen., la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per il tempo di redazione della sentenza non necessita, per la sua adozione, che venga osservato il principio del contraddittorio, atteso che trattasi di un caso di sospensione "ex lege" e che le parti non potrebbero in alcun modo interferire sulla determinazione del tempo richiesto per detta redazione, essendo questa rimessa alla esclusiva valutazione del giudice, non sindacabile nè modificabile neppure da parte del giudice superiore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)