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Sez. 3, Sentenza n. 33876 del 26/04/2006 Cc. (dep. 09/10/2006) Rv. 234770 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione conseguente alla pendenza del termine di deposito della sentenza - Termine disposto dal giudice - Ordinanza di sospensione assunta senza contraddittorio - Nullità - Ragione.
Stato
decisa il 2006-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234770-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

Il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare in pendenza dei termini di deposito della sentenza fissati dal giudice a norma dell'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen., quantunque imposto dalla legge, non può essere adottato "ex officio", ma va disposto, a pena di nullità a regime intermedio dell'ordinanza di sospensione, nel contraddittorio delle parti, al fine di consentire loro la verifica della particolare complessità della motivazione, che è presupposto di natura discrezionale della sospensione stessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)