Sez. 3, Sentenza n. 33876 del 26/04/2006 Cc. (dep. 09/10/2006) Rv. 234770 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione conseguente alla pendenza del termine di deposito della sentenza - Termine disposto dal giudice - Ordinanza di sospensione assunta senza contraddittorio - Nullità - Ragione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare in pendenza dei termini di deposito della sentenza fissati dal giudice a norma dell'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen., quantunque imposto dalla legge, non può essere adottato "ex officio", ma va disposto, a pena di nullità a regime intermedio dell'ordinanza di sospensione, nel contraddittorio delle parti, al fine di consentire loro la verifica della particolare complessità della motivazione, che è presupposto di natura discrezionale della sospensione stessa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)