Sez. 1, Sentenza n. 8663 del 16/07/1992 (Rv. 478224 - 01)
Industria - Energia elettrica (industria ed impianti elettrici) - Nazionalizzazione - Indennizzo | Determinazione in sede amministrativa - E.N.E.L. - Indennizzo - Ritardata liquidazione - Mora - Configurabilità - Esclusione - Indennizzo - Accertamento in sede giudiziale - E.N.E.L. - Mora - Configurabilità - Condizioni.
Industria - Energia elettrica (industria ed impianti elettrici) - Nazionalizzazione - Indennizzo
In tema di nazionalizzazione di imprese elettriche, poiché ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 25 febbraio 1963 n. 138 il valore di stima ai fini della liquidazione dell'indennizzo deve essere previamente determinato in sede amministrativa dal competente ufficio tecnico erariale, l'E.N.E.L., che non può provvedere autonomamente ed è tenuto al conformarsi alla stima suddetta, non può essere ritenuto in colpa per la ritardata liquidazione dovuta non a fatto proprio, ma a ritardo di quell'ufficio. Tuttavia, una volta che il titolare dell'impresa nazionalizzata abbia adito il giudice per l'accertamento dell'effettivo indennizzo spettante, l'ente, quale parte convenuta in un ordinario processo contenzioso, riacquista una propria autonomia di valutazione e di iniziativa in ordine al "quantum" dell'indennizzo, anche in ordine all'eventuale adesione alle pretese dell'attore e alla formulazione di proposte transattive, per cui, se persista a contestare infondatamente quelle pretese, non può non ritenersi in mora, quanto meno a partire dalla data della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 25/02/1963 num. 138 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)