Sez. L, Sentenza n. 2549 del 29/03/1990 (Rv. 466245 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI - INDENNITÀ - IN GENERE - EROGAZIONE DI UN DETERMINATO EMOLUMENTO - USO NEGOZIALE E CONSEGUENTE OBBLIGATORIETÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'EROGAZIONE DI UNA SPECIALE GRATIFICA PER LA FESTA DELLA DONNA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI - INDENNITÀ - IN GENERE - EROGAZIONE DI UN DETERMINATO EMOLUMENTO - USO NEGOZIALE E CONSEGUENTE OBBLIGATORIETÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'EROGAZIONE DI UNA SPECIALE GRATIFICA PER LA FESTA DELLA DONNA.*
Ove il datore di lavoro corrisponda ai suoi dipendenti un determinato emolumento il giudice del merito, al fine di accertare l'esistenza di un uso negoziale e quindi l'obbligatorietà dell'erogazione, deve valutare se quest'ultima - ancorché originariamente corrisposta con carattere di spontanea liberalità - abbia acquisito il carattere dell'elemento integrativo del corrispettivo in virtù di una reiterazione costante ed uniforme, tenendo conto del comportamento dei contraenti. (nella specie la suprema Corte ha cassato per vizio di motivazione la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso la formazione dell'uso negoziale nel caso dell'erogazione di una speciale gratifica per la festa della donna di recente creazione, erratamente procedendo alla valutazione comparativa del periodo in cui la gratifica era stata erogata rispetto all'intera durata del rapporto di lavoro. (V 6567/88, mass n 460880; (V 5989/88, mass n 460419).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1340, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2078
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)