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Sez. L, Sentenza n. 19123 del 15/12/2003 (Rv. 568892 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE | Obbligatorietà - Accertamento - Criteri - Fattispecie relativa ad emolumento integrativo corrisposto da istituto di credito in chiusura di bilancio e collegato all'andamento dello stesso ed alla meritevolezza del singolo dipendente.
Stato
decisa il 2003-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568892-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE

Ove il datore di lavoro corrisponda ai suoi dipendenti un determinato emolumento, il giudice del merito, al fine di accertare l'obbligatorietà dell'erogazione, deve valutare se quest'ultima - ancorché originariamente corrisposta con carattere di spontanea liberalità, senza essere imposta da alcuna fonte legale né pattizia, sia stata corrisposta continuativamente ad una generalità di dipendenti. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva revocato il decreto pretorile con il quale era stato ingiunto ad un istituto di credito di corrispondere in favore di un dipendente una somma a titolo di emolumento integrativo, in chiusura di bilancio, sul rilievo che l'emolumento richiesto, benché corrisposto in precedenza, nello stesso periodo, costituiva attribuzione "una tantum", del tutto discrezionale, assegnata dall'istituto in funzione degli esiti positivi di bilancio, in considerazione dell'apporto dato a tale risultato da ogni dipendente in relazione alle proprie specifiche responsabilità e ruoli).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)