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Sez. L, Sentenza n. 7230 del 06/08/1997 (Rv. 506457 - 01)

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Soppressione degli enti mutualistici - Passaggio del personale alle USL - Iscrizione all'Inadel - Trasferimento dal Ministero del tesoro all'Inadel dei contributi per il trattamento di fine rapporto - Eccedenze - Obbligo di restituzione da parte dell'Inadel - Rivalutazione monetaria ed interessi legali - Presupposti.
Stato
decisa il 1997-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506457-01

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI

Nel sistema delineato dall'art. 76 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (che prevede l'iscrizione all'Inadel dei dipendenti dei soppressi enti mutualistici passati alle USL, con l'obbligo dell'ufficio liquidazioni presso il ministero del tesoro di versare a detto istituto l'indennità di anzianità maturata da ciascun dipendente alla data di tale iscrizione e con l'obbligo dell'Inadel - trattenuta la somma necessaria alla ricongiunzione del proprio ambito dei servizi riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine rapporto presso gli enti di provenienza - di corrispondere l'eventuale eccedenza al lavoratore interessato non oltre un anno dal versamento operato dal ministero) il diritto del lavoratore a tale eccedenza si configura non come diritto ad una parte dell'indennità di anzianità già accantonata (che matura solo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l'ente di destinazione), ma come diritto alla restituzione dei contributi non più necessari alla ricostruzione della posizione previdenziale degli ex dipendenti ai fini del nuovo trattamento di fine rapporto, e, quindi, come un credito previdenziale; tale diritto però insorge solo a seguito dei conteggi ad opera dell'Inadel, che è in mora "ex lege" solo se non provvede al pagamento nel termine di un anno dal ricevimento dei contributi. Pertanto solo dopo tale termine matura il diritto del lavoratore alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla relativa somma ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., in relazione all'art. 442 cod. proc. civ. come modificato da Corte Cost. 12 aprile 1991 n. 156.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)