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Sez. L, Sentenza n. 14400 del 03/11/2000 (Rv. 541361 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - RAPPORTI CON I DIPENDENTI E CON GLI ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE | Soppressione degli enti mutualistici - Passaggio del personale alle Usl - Iscrizione all'Inadel - Trasferimento dal Ministero del Tesoro all'Inadel dei contributi per il trattamento di fine rapporto - Versamento all'Inadel da parte dell'ufficio liquidazione del Ministero dell'indennità di anzianità maturata da ciascun dipendente - Eccedenze contributive dopo la ricongiunzione dei servizi operata presso la gestione previdenziale dell'Inadel - Obbligo di restituzione da parte dell'Istituto entro un anno dal versamento operato dall'ufficio liquidazioni - Ritardo di tale ufficio nel versamento - Rivalutazione monetaria e interessi legali - Spettanza dopo un anno dal trasferimento - Decorrenza - Dalla domanda del lavoratore interessato - Legittimazione passiva - Dell'Inadel (ora Inpdap) - Addebitabilità del ritardo al Ministero - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541361-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE - RAPPORTI CON I DIPENDENTI E CON GLI ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE

Nel sistema delineato dall'art. 76 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (che prevede l'iscrizione all'Inadel dei dipendenti dei soppressi enti mutualistici passati alle Usl, con l'obbligo dell'ufficio liquidazioni del Ministero del Tesoro di versare all'Istituto l'indennità di anzianità maturata da ciascun dipendente e con l'obbligo dell'Inadel, trattenuta la somma necessaria alla ricongiunzione dei servizi utili ai fini del trattamento di fine rapporto presso gli enti di provenienza, di corrispondere le eventuali eccedenze contributive ai lavoratori interessati non oltre un anno dal versamento operato dal Ministero), è configurabile a carico della Pubblica Amministrazione un debito da ritardo qualora l'ufficio liquidazioni del Ministero del Tesoro non abbia versato immediatamente all'Inadel l'importo dell'eventuale eccedenza contributiva, non rilevando al riguardo che l'art. 76 cit. non preveda un termine per tale versamento, poiché ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., applicabile anche per le obbligazioni non nascenti da contratto, il creditore può esigere la prestazione immediatamente se non è determinato il tempo in cui essa deve essere eseguita; pertanto, il debito restitutorio in questione, la cui titolarità - in ragione della sua natura previdenziale - deve attribuirsi all'Inadel (ora Inpdap) a prescindere dalla addebitabilità del ritardo al Ministero, produce interessi e/o rivalutazione, decorso almeno un anno dal trasferimento del lavoratore all'Inadel, dal giorno in cui il lavoratore medesimo ne faccia domanda, in applicazione della normativa sulla ripetizione di indebito (art. 2033 cod. civ.) richiamata dalla disciplina sulla risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1463, comma primo, cod. civ., alla cui previsione dev'essere riportata la fattispecie in questione, caratterizzata dallo scioglimento "ope legis" di un rapporto assicurativo e dalla conseguente restituzione all'assicurato dei premi non dovuti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)