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Sez. L, Sentenza n. 2488 del 16/03/1994 (Rv. 485736 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Tutela e sicurezza sociale - I.N.A.D.E.L. | Iscrizione dei dipendenti dei soppressi enti mutualistici passati alle U.S.L. - Obbligo dell'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del Tesoro di versare all'I.N.A.D.E.L. l'indennità di anzianità maturata e obbligo di questo Istituto di corrispondere l'eventuale eccedenza al lavoratore interessato entro un anno - Correlativo diritto del lavoratore alla restituzione di una parte dei contributi non più necessari - Configurabilità - Conseguenze - Ritardato versamento dell'eccedenza all'I.N.A.D.E.L. da parte del predetto Ufficio - Diritto del lavoratore agli interessi ed alla rivalutazione nei confronti di quest'ultimo - Sussistenza - Decorrenza - Atto del transito del lavoratore nei ruoli del Servizio sanitario - Rilevanza.
Stato
decisa il 1994-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485736-01

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Tutela e sicurezza sociale - I.N.A.D.E.L.

Nel sistema delineato dall'art. 76 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (che prevede l'iscrizione all'I.N.A.D.E.L. dei dipendenti dei soppressi enti mutualistici passati alle U.S.L., con l'obbligo dell'ufficio liquidazioni presso il Ministero del Tesoro di versare a detto Istituto l'indennità di anzianità maturata da ciascun dipendente alla data di tale iscrizione e con l'obbligo dell'I.N.A.D.E.L. - trattenuta la somma necessaria alla ricongiunzione nel proprio ambito dei servizi riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine rapporto presso gli enti di provenienza - di corrispondere l'eventuale eccedenza al lavoratore interessato non oltre un anno dal versamento operato dal Ministero) il diritto del lavoratore a tale eccedenza si configura non come diritto ad una parte dell'indennità di anzianità già accantonata (che matura solo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l'ente di destinazione), ma come diritto alla restituzione dei contributi non più necessari alla ricostruzione della posizione previdenziale degli ex dipendenti ai fini del nuovo trattamento di fine rapporto, e, quindi, come un credito previdenziale. Pertanto, il ritardato versamento all'I.N.A.D.E.L. di tale eccedenza, da parte dell'Ufficio liquidazioni, determina, a prescindere da ogni indagine circa la sussistenza di un comportamento colposo del debitore, il diritto del lavoratore, nei confronti del Ministero del Tesoro, alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla relativa somma ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., in relazione all'art. 442 cod. proc. civ. come modificato da Corte cost. 12 aprile 1991 n. 156, anche se essa gli sia stata corrisposta dall'I.N.A.D.E.L. nel termine allo stesso prefissato dalla legge. In particolare, attesa la mancanza di un termine di adempimento a carico del Ministero del Tesoro, e l'insussistenza della necessità di determinare il silenzio-rifiuto da parte dell'amministrazione, il "dies a quo" per la decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria deve essere individuato, alla stregua dell'art. 1219, terzo comma, cod. civ., con riferimento all'atto del transito del lavoratore nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)