Sez. L, Sentenza n. 4413 del 05/07/1986 (Rv. 447164 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - NULLITÀ EX ART. 156 COD. PROC. CIV. - ESTREMI - DELIMITAZIONE DELLA DOMANDA ALL'AN DEBEATUR O MANCATA QUANTIFICAZIONE MONETARIA DELLE PRETESE RETRIBUTIVE FONDATE SU TITOLI SPECIFICAMENTE INDICATI - NULLITÀ DEL RICORSO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - NULLITÀ EX ART. 156 COD. PROC. CIV. - ESTREMI - DELIMITAZIONE DELLA DOMANDA ALL'AN DEBEATUR O MANCATA QUANTIFICAZIONE MONETARIA DELLE PRETESE RETRIBUTIVE FONDATE SU TITOLI SPECIFICAMENTE INDICATI - NULLITÀ DEL RICORSO - ESCLUSIONE.*
Nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 414 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 156 dello stesso codice, occorre che il petitum, sotto il profilo sostanziale e processuale (ossia il bene della vita richiesto ed il provvedimento giudiziale invocato), nonché le ragioni della domanda siano del tutto omessi ed assolutamente incerti, al punto che non sia possibile rilevarli attraverso l'esame complessivo dell'atto, la cui interpretazione è riservata al giudice del merito. In particolare non dà luogo a nullità del ricorso l'originaria delimitazione della domanda all'an debeatur, ammissibile anche nel nuovo rito del lavoro, né la mancata originaria quantificazione monetaria delle pretese retributive se azionate dal lavoratore con la specifica indicazione dei relativi titoli. (V 3433/84, mass n 435446; (V 426/83, mass n 425228).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)