Sez. L, Sentenza n. 426 del 18/01/1983 (Rv. 425228 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - DOMANDA CONCERNENTE UN CREDITO PECUNIARIO - QUANTIFICAZIONE FIN DALL'ORIGINE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - DOMANDA CONCERNENTE UN CREDITO PECUNIARIO - QUANTIFICAZIONE FIN DALL'ORIGINE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il maggior rigore in ordine al contenuto del ricorso nel rito del lavoro (anche per quanto riguarda la Determinazione dell'oggetto della domanda) rispetto a quello della citazione nel rito ordinario, non comporta tuttavia che, qualora la domanda concerna un credito pecuniario, questo debba essere quantificato fin dall'origine, né che la domanda stessa venga ad essere identificata dalla quantificazione originaria del credito, che può essere aumentata dall'attore in corso di lite e ridotta dal giudice nella sua pronuncia, tenuto anche conto del potere integrativo attribuito al giudice del lavoro in ordine alla regolarizzazione degli Atti e dei documenti ed alla possibilità di richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti collettivi di lavoro (anche aziendali), nonché di liquidare le pretese economiche del lavoratore con valutazione equitativa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 313 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 425, Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)