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Sez. 2, Sentenza n. 6635 del 22/05/2000 (Rv. 536765 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Sospensione durante il periodo feriale - Decorso del termine - Inizio durante il periodo di sospensione - Computo - Giorno 16 settembre - Inclusione.
Stato
decisa il 2000-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536765-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO

In tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale dal primo agosto al quindici settembre, l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 il quale stabilisce che se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)