Sez. 2, Sentenza n. 6635 del 22/05/2000 (Rv. 536765 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Sospensione durante il periodo feriale - Decorso del termine - Inizio durante il periodo di sospensione - Computo - Giorno 16 settembre - Inclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO
In tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale dal primo agosto al quindici settembre, l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 il quale stabilisce che se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)