Sez. 3, Sentenza n. 24816 del 24/11/2005 (Rv. 585728 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Deposito della sentenza durante il periodo feriale - Decorrenza del termine per l'impugnazione - Inizio dopo il periodo di sospensione - Sopravvenienza di un nuovo periodo feriale - Termine annuale non decorso interamente - Nuova sospensione - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
In tema di impugnazioni, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art.327, primo comma, cod. proc. civ., la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre dell'anno di pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada proprio durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui "dies a quo non computatur in termine", esso decorre dal 16 settembre; inoltre poiché il periodo feriale è da ritenersi, ai fini "de quibus", "neutro", e deve poter essere rispettato interamente, si verifica il doppio computo del periodo feriale nell'ipotesi in cui dopo una prima sospensione il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)