Sez. 3, Sentenza n. 5435 del 03/06/1999 (Rv. 527008 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Sospensione durante il periodo feriale - Termine di comparizione - Applicabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale si applica a tutti i termini processuali, senza distinzioni: essa vale, perciò, anche per i termini dilatori e, in particolare, per il termine a comparire che deve essere assegnato al convenuto a norma dell'art. 163 bis cod. proc. civ.: ne consegue che per giudicare della congruità di esso occorre detrarre i giorni compresi tra il primo agosto ed il quindici settembre.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)