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Sez. 3, Sentenza n. 5435 del 03/06/1999 (Rv. 527008 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Sospensione durante il periodo feriale - Termine di comparizione - Applicabilità.
Stato
decisa il 1999-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527008-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale si applica a tutti i termini processuali, senza distinzioni: essa vale, perciò, anche per i termini dilatori e, in particolare, per il termine a comparire che deve essere assegnato al convenuto a norma dell'art. 163 bis cod. proc. civ.: ne consegue che per giudicare della congruità di esso occorre detrarre i giorni compresi tra il primo agosto ed il quindici settembre.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)