Sez. U, Sentenza n. 3220 del 25/05/1984 (Rv. 435261 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITÀ - CAUSA DI DIVORZIO RELATIVA A CONIUGI ITALIANI - ESCLUSIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO IN FAVORE DEL GIUDICE STRANIERO - AMMISSIBILITÀ - INSUSSISTENZA - ECCEZIONE CONTENUTA NELLA CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA DEL 3 GENNAIO 1933 - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITÀ - CAUSA DI DIVORZIO RELATIVA A CONIUGI ITALIANI - ESCLUSIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO IN FAVORE DEL GIUDICE STRANIERO - AMMISSIBILITÀ - INSUSSISTENZA - ECCEZIONE CONTENUTA NELLA CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA DEL 3 GENNAIO 1933 - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nella causa di divorzio relativa a coniugi italiani, il principio, secondo il quale la giurisdizione del giudice italiano non può essere esclusa, in favore di quella del giudice straniero, per effetto di accettazione di quest'ultima da parte del convenuto (con conseguente ostacolo alla delibazione della sentenza del giudice straniero a norma dell'art. 797 n. 1 cod. proc. civ.), in considerazione del fatto che tale accettazione si traduce sostanzialmente in una deroga convenzionale della giurisdizione italiana non consentita dall'art. 2 cod. proc. civ., non trova eccezione nella convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933, resa esecutiva con legge 15 giugno 1933 n. 743, il cui art. 2, nel contemplare il suddetto criterio di collegamento per il caso di accettazione del convenuto, espressamente ne esclude l'operatività quando l'ordinamento del singolo stato fissi inderogabilmente la propria Competenza giurisdizionale. (V 2845/75, mass n 376874).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 03/01/1933 num. 2, Legge 15/06/1933 num. 743, Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)